Ricordati che oltre al Regolamento Generale di Cantiere, le norme identitarie della società si trovano nello Statuto (clicca qui)

Regolamento Generale di Cantiere

REGOLAMENTO GENERALE

Art. 1 Uso delle strutture sociali
L’uso delle strutture sociali dell’Associazione Canottieri Giudecca è riservato ai soci in regola con le disposizioni statutarie e con il pagamento delle quote associative e che non siano sta sottoposti a provvedimenti disciplinari. Il socio è tenuto a dimostrare la regolare appartenenza alla società; a tal fine, è tenuto a comunicare il proprio nominativo al personale di cantiere o ai componenti del C.D. che possono disporre una verifica sulla sussistenza dell’iscrizione e la regolarità dei pagamenti mensili. I soci considerati morosi, trascorsi 6 mesi dal pagamento dell’ultima quota, sono sospesi da qualsiasi attività. All’interno di qualsiasi spazio sociale è assolutamente vietato fumare. I cani potranno entrare nella sede, limitatamente agli spazi aperti, ma dovranno essere tenuti al guinzaglio.
Gli spazi sociali, e in particolare quelli all’aperto, possono essere utilizzati per riunioni, anche conviviali (tipo pranzi o pic-nic), tra i soci. I soci interessa dovranno richiedere l’autorizzazione al direttore di cantiere, il quale darà le necessarie disposizioni per l’apertura e la chiusura della sede, qualora sia previsto che la riunione avvenga al di fuori dei normali orari d’esercizio. Riunioni o manifestazioni di più ampio respiro dovranno essere autorizzate dal consiglio direttivo.
Non è consentito al socio l’uso di paranchi, gru, macchine utensili, etc. In particolare, tutte le manovre di alaggio e varo sono di esclusiva competenza e responsabilità del personale addetto ai cantieri.

Art. 2 Comportamento dei soci
Il socio è tenuto a mantenere in ogni occasione un contegno dignitoso e a esprimersi con maniere e termini corretti. Deve inoltre concorrere a mantenere la disciplina e l’ordine nei cantieri e negli spogliatoi. In particolare, non è consentito lasciare negli spogliatoi indumenti o calzature al di fuori dell’orario di frequenza della sede.
È fatto obbligo a tutti i soci di indossare la divisa sociale nell’utilizzazione delle imbarcazioni.
Canottiere, corpetti, maglie e, tute, felpe, pantaloncini, k-way e quant’altro compone la divisa sociale vengono forni dalla società, ai costi esposti in bacheca, con l’eccezione di pantaloni lunghi bianchi o gonne bianche che i vogatori di voga alla veneta possono utilizzare nelle regate o in altre occasioni. Ove la divisa sociale sia particolarmente in disordine o in condizioni non più accettabili, il direttore di cantiere o un qualsiasi componente del consiglio direttivo potranno invitare il socio a provvedere alla sua sostituzione.

Art. 3 Uso delle imbarcazioni di voga
I nuovi soci hanno l’obbligo di farsi assistere, nelle prime uscite, dall’istruttore di settore o da un socio di provata esperienza, fino a che, a giudizio degli stessi, siano in grado di uscire autonomamente.
I soci devono annotare nel registro delle uscite il tipo e il nome dell’imbarcazione, i nomi dei componenti l’equipaggio, compresi gli eventuali ospiti, le ore di uscita e di rientro e, se già previsti, anche la destinazione o il tragitto.
È dovere dei soci verificare, sotto il controllo del personale del cantiere e prima dell’uscita, il materiale affidato e la regolarità dell’armo e delle dotazioni di bordo, segnalando eventuali carenze o danni.
I soci sono tenuti a rifondere eventuali danni provoca per imperizia o incuria alle imbarcazioni e ai materiali, con esclusione delle cause di forza maggiore. Il danno va annotato sul registro delle uscite.
I soci, nell’utilizzo delle imbarcazioni e nella permanenza nei locali e strutture del cantiere si dovranno regolare in modo da consentirne la chiusura agli orari stabiliti. A tale fine, il rientro delle imbarcazioni dovrà avvenire, di massima, mezz’ora prima dell’orario di chiusura del cantiere.
Le imbarcazioni possono essere normalmente utilizzate per un periodo fino un’ora e mezza; tale utilizzo potrà essere protratto a un massimo di due ore compatibilmente con le richieste di altri soci e previa indicazione sul registro delle uscite all’atto del varo dell’imbarcazione. Per utilizzi di maggiore durata, sarà necessario ottenere la preventiva autorizzazione del dire ore del cantiere, di un consigliere o del presidente.
Al rientro in cantiere, i soci avranno cura di lavare accuratamente, sciacquando l’esterno dello scafo con acqua dolce nelle postazioni a ciò adibite, l’imbarcazione usata e i remi, asciugandoli e riponendoli al loro posto.
È vietato variare la dotazione di bordo o modificare la sistemazione dell’imbarcazione. È però possibile, per le imbarcazioni di voga alla veneta, u lizzare remi, forcole, pedane di proprietà privata, purché ciò non rischi di provocare danni. È consentito l’uso delle “penole” per fissare le forcole, mentre è vietato inchiodare le pedane. Il fissaggio delle forcole va preferibilmente fa o in prossimità della gru, in par colare nelle prime ore del mattino e del pomeriggio, per non arrecare disturbo ai vicini.
È vietato lasciare l’imbarcazione incustodita o in luoghi inadatti, o ormeggiata senza parabordi.
Le imbarcazioni propedeutiche o di tipo olimpico, sia di canottaggio che di voga in piedi o canoa, sono riservate all’utilizzo delle squadre allievi e agonistiche, su indicazione del consigliere di settore o dell’allenatore. Eventuali utilizzi delle stesse da parte di soci esperti vanno preventivamente autorizzate dal consigliere di settore, sentito l’allenatore.
Prima di ogni uscita i soci hanno la responsabilità di verificare le condizioni meteo e di uscire solo se la situazione è compatibile con l’esperienza dell’equipaggio. In caso di nebbia fi a o di forte vento può essere disposto dal personale di can ere, sen to il dire ore di can ere o altro consigliere, il divieto di uscire. In caso di scarsa visibilità per buio o foschia, è obbligatorio dotare la barca di torcia visibile sia da prua che da poppa.

Art. 4 Uso delle imbarcazioni a vela
Le imbarcazioni armate a vela al terzo di proprietà della ACG, possono essere u lizzate esclusivamente se comandate da soci ritenuti, dal consigliere responsabile del settore, abili alla conduzione di queste imbarcazioni.
Al momento dell’utilizzazione dei mezzi, i conducenti devono accertarsi che vi sia carburante sufficiente per le operazioni da effettuare che necessitano del motore ausiliario. Al rientro, i conducenti devono lasciare carburante sufficiente per almeno mezz’ora di autonomia dell’imbarcazione, provvedendo altrimenti al rabbocco del serbatoio.
I comandanti devono provvedere al pagamento del carburante usato.
Anche per l’uso delle imbarcazioni con vela al terzo vanno adottate le stesse attenzioni relative al meteo descritte dell’Art. 3.

Art. 5 Uso delle barche appoggio
Le imbarcazioni sociali d’appoggio devono essere utilizzate solo per le necessità delle squadre agonistiche e per le necessità operative dei cantieri, per assistenza alle regate e supporto alle attività sociali.
La conduzione dei mezzi d’appoggio è riservata a personale addetto ai cantieri, istruttori e allenatori, consiglieri, soci autorizzati dal presidente o dal direttore di cantiere.
Al momento dell’utilizzazione dei mezzi appoggio i conducen devono accertarsi che vi sia carburante sufficiente per le operazioni da effe uare. Al rientro, i conducenti devono lasciare carburante sufficiente per almeno mezz’ora di autonomia dell’imbarcazione, provvedendo altrimenti al rabbocco del serbatoio.

Art. 6 Ricovero di altre imbarcazioni (non di proprietà ACG)
La Società, compatibilmente con gli spazi disponibili, può concedere ai propri soci, su richiesta, l’assegnazione di un posto a terra o un ormeggio nella darsena antistante il can ere di imbarcazioni di proprietà; le modalità e i requisiti per la concessione di tali spazi sono definiti in un apposito regolamento, adottato dall’Assemblea su proposta del consiglio direttivo.
Il dire ore di cantiere, su richiesta, può concedere esclusivamente ai soci spazi scoperti per temporanee operazioni di manutenzione ordinaria, da effettuarsi a cura del proprietario, con la sola assistenza del personale per l’alaggio e il varo. Il personale indicherà al socio il periodo più adatto, che comunque non potrà superare i cinque giorni utili, e consentirà l’alaggio solo previa esibizione della ricevuta di pagamento della quota prevista dal consiglio direttivo come contributo.
Il direttore di cantiere può concedere per periodi limitati ospitalità a imbarcazioni da regata. Se nell’equipaggio sono presenti dei non soci che necessitano di utilizzare le strutture sociali per periodi di allenamento, questi sono tenuti al pagamento, a titolo di contributo spese, di una quota pari a quella mensile ordinaria.

Art. 7 Ricovero materiale di proprietà
La Società, in base alla disponibilità, mette a disposizione ai soci che ne facciano richiesta: stipetti per il ricovero di forcole, pedane e altro materiale privato; postazioni per il ricovero dei remi personali (remere); stanti per il ricovero di armi velici.
La concessione di tali spazi avviene su richiesta dei soci interessati, da presentarsi in segreteria, sulla base degli stipetti o postazioni disponibili al momento della richiesta. La concessione di tali spazi comporta il versamento di una quota aggiuntiva su base annua, da versare contestualmente al primo pagamento effettuato nell’anno, come determinata dal consiglio direttivo.
E’ fatto divieto ai Soci di lasciare materiali incustoditi al di fuori degli spazi all’uopo assegnati. La Società non si assume alcuna responsabilità per eventuali ammanchi o danni ai materiali di proprietà dei soci custoditi negli spazi assegnati.

Art. 8 Uso della palestra e della sala polifunzionale
L’Associazione dispone di alcuni locali adibiti all’esercizio fisico indoor, a tolo esclusivo (palestra) o promiscuo (sala polifunzionale attrezzata con remoergometri). Le modalità e i requisiti per l’uso di tali spazi sono definiti in un apposito regolamento, adottato dall’Assemblea su proposta del consiglio direttivo.

Art. 9 Uso delle strutture sociali al di fuori dell’orario di cantiere
I soci maggiorenni che ne abbiano la necessità possono fare richiesta al Consiglio Direttivo tramite la segreteria di poter accedere alla sede al di fuori dell’orario di cantiere, se rientranti almeno in una delle seguenti categorie:

  • soci agonisti di voga alla veneta: soci che intendono partecipare a regate comunali;
  • soci agonisti di canottaggio o Voga In Piedi: soci tessera come tali presso le rispettive federazioni;
  • allenatori o istruttori riconosciuti dal Consiglio Direttivo;
  • assegnatari di un posto barca presso la darsena dell’associazione.

Per gli allenatori, gli istruttori e gli assegnatari del posto barca, l’assegnazione della chiave per accedere alla sede è gratuita mentre per gli altri è soggetta al versamento di un contributo definito dal Consiglio.
Il socio che non si trovi più in alcuna delle condizioni sopracitate deve riconsegnare le chiavi in segreteria. La segreteria si riserva di effettuare verifiche periodiche di sussistenza delle condizioni.
I soci autorizza ad accedere, devono fruire di questa opportunità solo ed esclusivamente per la ragione per cui sono stati autorizzati.
I soci che utilizzano la sede al di fuori dell’orario di cantiere, per poter utilizzare la gru, devono essere in possesso del relativo patentino.
I soci che u lizzano la sede fuori orario sono tenuti ad indossare la divisa sociale durante le loro uscite. L’uscita va annotata sul registro delle uscite.

Art. 10 Ospiti
Fino al compimento del diciottesimo anno d’età, i soci che praticano agonisticamente la voga, previa richiesta al Consiglio Direttivo tramite la segreteria, possono allenarsi ospitando senza oneri un compagno di voga, purché vi sia reciprocità di comportamento da parte della società dell’ospite.
I soci ordinari possono occasionalmente ospitare non soci per una uscita previa comunicazione al personale di cantiere e annotazione nell’apposito registro.
I soci ordinari che praticano attività agonistica, previa richiesta al Consiglio Direttivo tramite segreteria, possono ospitare compagni di voga di altre società. Gli ospiti dovranno versare un contributo spese pari alla quota mensile ordinaria per ogni mese (o frazione inferiore) di allenamento presso la nostra sede. Qualora il periodo superasse i 2 mesi è da ritenere necessaria l’iscrizione alla società.

Art. 11 Disposizioni finali
I soci che trasgrediscano alle norme indicate nel presente Regolamento potranno essere oggetto di richiami da parte del Consiglio Direttivo o, sentito il Collegio dei Probiviri, di provvedimenti, secondo quanto previsto dallo Statuto.
Il Consiglio Direttivo ha mandato a redigere eventuali indicazioni di chiarimento applicativo o dettaglio operativo, necessarie a garantire l’operatività nonché, dove se ne ravvisi l’esigenza, temporanee motivate restrizioni delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Regolamento approvato dall’Assemblea del 17/03/2024

Canottieri Giudecca

Diventa Socio