Questo è il Regolamento delle Imbarcazioni dei soci secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di Cantiere (clicca qui).
Per usufruire in modo completo delle strutture sociali consulta anche lo specifico Regolamento per l’utilizzo dei Locali adibiti a Palestra (clicca qui).
Ricordati che oltre al Regolamento Generale di Cantiere e relativi dettagli, le norme identitarie della società si trovano nello Statuto (clicca qui)

Regolamento delle Imbarcazioni dei Soci

Art. 1 Introduzione
I soci dell’ASD Canottieri Giudecca possono, su loro richiesta e nei limi della disponibilità degli spazi a ciò destinati, usufruire di spazi destinati a:

  • ormeggio di imbarcazioni nella darsena antistante il cantiere;
  • ricovero a terra di imbarcazioni;
  • rimessaggio di imbarcazioni.

Il presente regolamento definisce le condizioni e i requisiti per la fruizione di tali spazi.
Questo regolamento si riferisce a permanenze di lungo periodo. Per occupazioni temporanee fare riferimento al regolamento generale ACG.

Art. 2 Requisiti, identificazione e registrazione dei natanti
Possono fruire degli spazi di cui all’Art. 1, qualora sussistano le condizioni, i soci che ne facciano richiesta per barche di loro proprietà, usufrutto o altro titolo di esclusivo godimento. I natanti che usufruiscono di un ormeggio o di un ricovero a terra devono essere iscritti nell’apposito registro che viene conservato in Segreteria, nel quale verranno annotate le caratteristiche del natante e il periodo di permanenza. Per ottenere la registrazione di una barca immatricolata (imbarcazione), il socio richiedente deve presentare copia della licenza di navigazione o documento equipollente. Per ottenere l’iscrizione di una barca non immatricolata (natante), il Socio deve dichiarare il titolo di godimento, che, se diverso dalla proprietà va accompagnato da a o di assenso del proprietario. L’autocertificazione si ritiene valida fino ad eventuale diversa comunicazione che il socio è tenuto a effettuare, in caso di variazioni, al momento del versamento della quota annua associativa.

Art. 3 Caratteristiche delle imbarcazioni
Nel rispetto di quanto previsto nello Statuto, possono usufruire gli ormeggi della darsena e di ricovero a terra solo imbarcazioni tipiche veneziane in legno con armo velico o a remi. Le unità possono disporre di motore ausiliario. Le imbarcazioni devono essere usate esclusivamente per uso diportistico e non a scopo di lucro.
Per il ricovero a terra, sono ammesse esclusivamente imbarcazioni a remi; sono esclusi i natanti a motore, ancorché ausiliario.

Art. 4 Imbarcazioni con motore elettrico
Per le imbarcazioni con motore elettrico l’ACG me e a disposizione una postazione di carica elettrica. I soci che ne fanno uso sono invita ad effettuare una donazione in segreteria proporzionale all’uso che ne viene effettuato.

Art. 5 Indicazioni sul materiale di proprietà
I Soci sono tenuti a contrassegnare tutto il materiale di loro proprietà che si trovi nel cantiere o nella darsena in maniera che si possa individuare facilmente il proprietario.
Il deposito a terra del materiale nautico amovibile (armo velico, remi, forcole etc.) è subordinato alla disponibilità di apposi stanti o stipetti ed è assegnato ai soci su richiesta, con priorità per il materiale velico correlato alle imbarcazioni ormeggiate in darsena.

Art. 6 Responsabilità civile
Le barche ricoverate a terra o agli ormeggi, rimangono sotto la esclusiva e completa responsabilità dei rispettivi proprietari o di coloro che ne hanno l’uso. La ACG non potrà essere chiamata in nessun caso a rispondere per danni a persone o cose che dovessero derivare da manovre in acqua od a terra ovvero dal deposito, alaggio o varo dei natanti.

Art. 7 Manovre d’uscita e d’entrata dalla darsena
Ogni barca iscritta nel registro della ACG può lasciare gli ormeggi soltanto nel caso che a bordo vi sia il Socio proprietario o titolare del diritto di godimento. Eventuale uso da parte di persone diverse, deve essere comunicato preventivamente dal proprietario al responsabile di cantiere.

Art. 8 Piano annuale spazi acquei ed a terra
Entro i limiti delle capacità ricettive della ACG ogni Socio ha diritto a non più di uno spazio acqueo e/o di uno spazio a terra, sia come proprietario/titolare di un diritto d’uso esclusivo che come comproprietario di barca. La sistemazione a terra è possibile soltanto per barche di limitate dimensioni (mascareta, sandolo). Eventuali deroghe potranno essere concesse dal C.D. eccezionalmente e transitoriamente.
All’inizio di ogni stagione e comunque entro il mese di marzo, il C.D. approva, con apposita delibera, il piano annuale spazi acquei ed a terra. I Soci sono tenuti a adeguarsi al piano, che nei limiti del possibile mirerà a ridurre al minimo i cambiamenti, nel rispetto dei diritti acquisiti dai Soci e delle esigenze di asse o e ricettività della darsena e degli spazi a terra.

Art. 9 Domande di sostituzione o di assegnazione di spazi acquei o a terra
I Soci che richiedano l’assegnazione di una nuova concessione o la modifica di una esistente dovranno presentare alla Segreteria una domanda scritta, che verrà registrata. La domanda, a pena di nullità, dovrà indicare le misure (lunghezza, larghezza, pescaggio) della barca e la eventuale preferenza della zona di ormeggio o di ricovero. I Soci in attesa di assegnazione di un posto barca, se non più interessati, devono comunicare la loro rinuncia al CD. Le domande già presentate non possono essere modificate a posteriori. Ogni Socio non può avere in corso più di una domanda per spazio acqueo ed una per spazio a terra. Il Socio richiedente viene posto in graduatoria secondo la sua personale anzianità.

Art. 10 Graduatorie per assegnazione di spazi acquei ed a terra
In base alle domande pervenute verranno compilate, a cura del C.D., una graduatoria dei richiedenti uno spazio acqueo ed una graduatoria di quelli che hanno richiesto uno spazio a terra. Ciascuna di queste graduatorie verrà costantemente aggiornata, e resterà a disposizione in Segreteria per la consultazione da parte dei Soci. La classifica verrà reda a mediante l’attribuzione di 0,25 punti per ogni giorno di anzianità di tesseramento alla ACG e di un punto per ogni giorno dalla data di richiesta di assegnazione del posto barca. Per l’attribuzione del punteggio, l’anzianità di tesseramento s’intende ininterrotta ed in caso d’interruzioni verrà preso in considerazione solo l’ultimo periodo.
Esempio:

Art. 11 Tariffe
Il socio concessionario è tenuto al versamento di una quota per la fruizione degli spazi assegnati, oltre al versamento, all’atto dell’occupazione dello spazio assegnato, di un importo una tantum di 500 euro.
Le tariffe, su proposta del Consiglio Direttivo, vengono deliberate dall’assemblea dei soci e pubblicate nel sito della Società.

Art. 12 Posti barca disponibili per assegnazione
Gli spazi acquei in darsena o gli spazi a terra s’intendono disponibili per l’assegnazione definitiva nei seguenti casi:

  • in caso di individuazione di nuovi spazi acquei o a terra;
  • in caso di rinuncia da parte di un socio assegnatario;
  • in caso di spostamento del socio assegnatario ad altro spazio;
  • In caso di dimissioni del socio assegnatario;
  • In caso del venir meno per il socio assegnatario o per l’imbarcazione ricoverata dei requisiti di cui agli Art. 2 e Art. 3 del presente regolamento.
  • in caso di radiazione del socio assegnatario;
  • in caso di revoca dell’assegnazione dello spazio acqueo o a terra da parte del C.D. per inosservanza di norme da parte del Socio.

Art. 13 Assegnazione definitiva di spazi acquei o a terra
Entro 60 giorni dalla data di disponibilità di uno spazio acqueo o a terra il C.D. lo assegna in via definitiva al Socio che, al momento in cui lo spazio si è reso ufficialmente disponibile, si trovava al primo posto nella apposita graduatoria sempre che le misure della barca, per la quale il socio aveva fa o domanda, siano compatibili. Il giudizio sulla eventuale inadeguatezza dello spazio spetta al C.D., che si esprimerà dopo aver sentito il Socio interessato. Dalla data di comunicazione scritta di assegnazione al Socio neo – assegnatario sono concessi, pena la decadenza del diri o allo spazio (salvo deroghe eccezionalmente concesse dal C.D.), 30 giorni per versare le quote dovute e 60 giorni per occupare lo spazio con la propria imbarcazione. Dette modalità non si applicano quando trattasi di spostamento. In questo caso, lo spostamento deve avvenire, dalla data della comunicazione scritta, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni (pena la decadenza del diritto allo spazio), salvo situazioni particolari che dovranno essere comunicate al C.D.
Nei casi di non adeguatezza della barca allo spazio acqueo o a terra ovvero di spontanea rinuncia dell’assegnatario espressa per iscritto o di mancata occupazione dello spazio entro il tempo stabilito, l’assegnazione dello spazio acqueo o a terra spetta al Socio che occupa il posto successivo nella graduatoria. Il Socio a cui non è stato assegnato il posto per incompatibilità delle misure della barca, resta in graduatoria per l’assegnazione successiva di un altro spazio acqueo od a terra eventualmente disponibile in via definitiva. L’assegnazione di uno spazio acqueo o a terra è concessa a tempo indeterminato, permanendone i requisiti, salvo diversa richiesta del socio. Il C.D. ha tuttavia la facoltà di procedere a cambiamenti, sospensione o revoca degli spazi acquei o a terra per motivi di par colare importanza, oltre che in occasione della riorganizzazione del piano annuale spazi acquei e a terra all’inizio di stagione o di lavori di riassetto della darsena o del cantiere. Il C.D. agirà secondo in moda da recare il minor disagio possibile agli assegnatari, provvedendo a comunicare con congruo anticipo ogni eventuale cambiamento. In caso di cambio posto, il Socio ha diritto ad un posto analogo a quello precedentemente goduto.

Art. 14 Sostituzione della barca ormeggiata o ricoverata
I Soci che fruiscono dell’assegnazione di uno spazio acqueo o di uno spazio a terra possono chiedere di sostituire la barca ormeggiata o ricoverata con una avente caratteristiche e requisiti medesimi o comunque compatibili con il posto assegnato. Il C.D., prima dell’assenso alla sostituzione, si riserva di valutare la sussistenza dei requisiti per la nuova imbarcazione.

Art. 15 Annullamento della concessione
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di revocare l’assegnazione di un posto barca a terra o in acqua qualora il Socio assegnatario abbia ripetutamente trasgredito le norme del presente regolamento e/o le norme del regolamento sociale ovvero abbia avuto comportamenti contrari alle regole di civile convivenza.

Art. 16 Modalità di ormeggio nella darsena
L’ormeggio deve essere effettuato di poppa alla banchina galleggiante del can ere del Consorzio Cantieris ca Minore ed assicurato ai quattro pali disponibili.

Art. 17 Cavi d’ormeggio
I cavi d’ormeggio devono essere sufficienti e di diametro adeguato al tonnellaggio della barca al fine di garantire un ormeggio sicuro anche nei confronti delle barche vicine e non recare danno alle medesime. I soci assegnatari dei posti barca sono tenuti ad ispezionare periodicamente gli ormeggi e a verificarne l’integrità ed efficacia.

Art. 18 Uso delle banchine
L’accesso alle banchine della ACG è ammesso solamente per le operazioni d’imbarco e sbarco che non possono essere effettuate dal proprio posto d’ormeggio. I soci non sono autorizza ad accedere al pontile galleggiante del Consorzio Cantieristica Minore.

Art. 19 Uso del passino
Per accedere alle imbarcazioni i soci possono utilizzare il “passino” messo a disposizione della ACG. Una volta usato il passino per accedere alla propria imbarcazione o per trasferirsi dalla propria imbarcazione alla riva, il socio è tenuto ad ormeggiarlo nel posto barca predisposto. L’uso del passino è concesso solo al comandante dell’imbarcazione. Eventuali altri passeggeri dovranno essere imbarcati a riva. La manutenzione del passino è a cura della ACG.

Art. 20 Barche non pertinenti all’armamento della barca
I soci che giungono alla ACG con barchini o altri mezzi a motore e non, salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo, possono ormeggiare provvisoriamente nel proprio posto barca, per il tempo d’uso dell’imbarcazione cui è assegnato il posto, con l’avvertenza di non creare ostacolo alle manovre delle barche vicine.

Art. 21 Spostamenti temporanei delle barche
Il C.D., a suo insindacabile giudizio, potrà, in qualunque momento, per misura d’ordine, di sicurezza o di necessità tecniche, cambiare temporaneamente il posto delle singole barche. Qualora per una delle ragioni sopraindicate si renda necessario tale spostamento, salvi casi d’urgenza, la manovra dovrà essere effettuata dal proprietario (o da persona da lui incaricata) preavvisato in tempo utile.

Art. 22 Responsabilità per gli ormeggi o ricoveri a terra
I proprietari delle barche sono responsabili dei danni che dovessero arrecare alle barche adiacenti per incuria nell’ormeggio o dell’alloggiamento della barca a terra. Il Consiglio Direttivo potrà prendere provvedimenti nei riguardi dei Soci che sistematicamente trascurino i propri ormeggi o imbarcazioni a terra.

Art. 23 Sistemazione degli ormeggi
La ACG provvede alla manutenzione delle paline. I materiali a completamento dell’ormeggio devono essere disposti dagli assegnatari.

Art. 24 Sistemazione delle imbarcazioni negli spazi a terra
I Soci che fruiscono dell’assegnazione di uno spazio a terra per il ricovero della propria imbarcazione sono tenuti ad occupare lo spazio assegnato, posizionando la barca nei limi della postazione individuata in modo che non sia di intralcio per altre attività e movimentazioni.
L’imbarcazione deve essere posizionata in modo sicuro su cavalletti, coperta da un telo opportunamente ancorato e posizionato in modo di evitare la scopertura o il rovesciamento in caso di vento.

Art. 25 Vari e alaggi di barche di Soci
Tutti i soci possono fruire, su richiesta, di alaggio e varo al fine di una permanenza a terra per un periodo massimo di 3 giorni utili, per la manutenzione di proprie imbarcazioni private di dimensioni contenute, una volta all’anno e nel limite dello spazio disponibile e della portata della gru.
Per i soci assegnatari di un posto barca l’operazione è gratuita, per gli altri la quota è di 15 euro.
In caso di mancato rispetto del termine dei 3 giorni u li, il socio, anche se assegnatario di un ormeggio, è tenuto a versare la somma di 10,00 euro per ogni giorno di ritardo.
L’operazione di carenaggio deve essere concordata con il responsabile di cantiere. A tal fine viene reso disponibile presso la Segreteria un calendario di prenotazione.
La ACG declina ogni responsabilità per eventuali danni subiti dalle imbarcazioni durante le operazioni di alaggio e varo delle barche effettuate mediante le strutture e sociali e personale di cantiere.
L’alaggio dell’imbarcazione per la manutenzione è subordinato alla sottoscrizione della dichiarazione di assunzione di responsabilità disponibile presso la segreteria e al versamento del contributo definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 26 Situazione d’emergenza ed interventi
Tutti i Soci sono tenuti a mettersi a disposizione e prestare la loro opera nel comune interesse, nei casi in cui si manifestino condizioni di pericolo grave che richiedano interventi d’urgenza agli ormeggi, alle barche e alle strutture ed impianti sociali.
L’ACG declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti a eventi meteorici, furti o atti vandalici alle imbarcazioni ormeggiate o ricoverate a terra.

Regolamento approvato dall’Assemblea del 17/03/2024.

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